
Raffaella Pia Vaira ha conseguito in data 19.12.2023 la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università “UnitelmaSapienza” di Roma. Dal 2015 al 2023 ha collaborato con diversi studi legali di Roma. Attualmente svolge nel foro di Roma la pratica forense, partecipando alle udienze e alla redazione di atti e pareri giuridici dello studio legale di riferimento, e collabora anche con studi commerciali per ciò che attiene le diverse attività giuridico-amministrative relative al settore tributario, quali ricerche dottrinali e giurisprudenziali, bozze di pareri, note a sentenza e redazione di atti giuridico-amministrativi. Obiettivo cardine del suo lavoro e dei suoi interessi è quello di contribuire, con il suo supporto personale e professionale, alla conoscenza del mondo giuridico con particolare riferimento alla materia tributaria, al fine di diffondere in modo più approfondito e generalizzato alcuni aspetti di questo settore estremamente importante per la vita di ogni consociato, ma ancora così tanto poco conosciuto, in particolar modo proprio per ciò che riguarda i diritti dei singoli contribuenti in materia.
Abstract
LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE NELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI NELL’ESPERIENZA GIURIDICA EUROPEA
Nel corso delle tappe fondamentali che hanno segnato il processo di integrazione europea, cominciato più di settant’anni fa, la materia tributaria ha acquisito una sempre maggiore importanza nel panorama giuridico europeo, così che la tutela dei diritti in materia fiscale ha finito con l’assumere dimensioni tali da estendersi dall’ambito nazionale a quello europeo ed internazionale.
In ambito nazionale, i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini/contribuenti si riscontrano essenzialmente nei principi sanciti nella nostra Carta Costituzionale, nonché nelle norme contenute nello Statuto dei diritti del contribuente.
A livello sovranazionale, invece, estrema importanza assume la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il progetto di Codice Europeo del Contribuente.
Con riguardo al panorama internazionale, i diritti e le garanzie attribuite ai cittadini/contribuenti sono contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) del 1950.
Per ciò che attiene le procedure di riscossione transnazionale dei tributi, sulla base del principio di territorialità per cui un determinato Stato può esercitare la sua potestà impositiva solo all’interno dei propri confini, i vari Stati hanno sentito l’esigenza di instaurare forme di collaborazione reciproca, le quali si esplicano nello scambio di informazioni tributarie tra le Amministrazioni finanziarie, nonché nella cd. “mutua assistenza nella riscossione”, finalizzata proprio al recupero coattivo dei crediti tributari di un determinato Stato all’estero. In tali forme di cooperazione fiscale tra gli Stati la tutela dei diritti dei contribuenti risulta essere, però, carente, considerato che la stessa si realizza solo in maniera indiretta tramite il rinvio ai principi dettati dal diritto interno di riferimento.
Diverse forme di tutela dei diritti del contribuente sono poste, poi, dall’ordinamento giuridico europeo a garanzia della corretta applicazione del diritto europeo negli ordinamenti nazionali, tra cui assume particolare rilievo l’azione di inadempimento (cd. “procedura di infrazione”). Sull’argomento, è interessante svolgere anche un confronto comparativo tra quelli che sono i diversi sistemi di riscossione dei tributi e le diverse forme di tutela del contribuente presenti in Italia, che adotta un sistema cd. “duale”, e in altri Paesi dell’Unione europea, quali ad esempio: Francia, Spagna e Germania, ove viene adottato un sistema di riscossione cd. “di gestione diretta”.
Recenti riflessioni dottrinali si sono soffermate, poi, su quelle che sono le prospettive future dell’Unione europea in ambito fiscale, in relazione sia ad un possibile approdo ad un sistema federale, sia alla realizzazione di un sistema di risorse proprie dell’Unione europea con l’introduzione di un tributo europeo che alimenti il bilancio europeo. In tale contesto, indispensabile appare il rafforzamento dei poteri del Parlamento UE in materia tributaria, in quanto il futuro modello fiscale europeo dovrà necessariamente essere supportato da una adeguata legittimazione democratica, con l’abbandono dell’unanimità nei settori nei quali essa è tuttora applicata e la sua sostituzione con la maggioranza qualificata. Ma la strada in questa direzione non risulta per niente facile da percorrere, considerato che l’unico modo per consentire al Parlamento europeo, quale perno del relativo consenso, di svolgere a pieno questa sua nuova prerogativa in materia tributaria è solo una futura revisione dei Trattati.
Nel corso delle tappe fondamentali che hanno segnato il processo di integrazione europea, cominciato più di settant’anni fa, la materia tributaria ha acquisito una sempre maggiore importanza nel panorama giuridico europeo, così che la tutela dei diritti in materia fiscale ha finito con l’assumere dimensioni tali da estendersi dall’ambito nazionale a quello europeo ed internazionale.
In ambito nazionale, i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini/contribuenti si riscontrano essenzialmente nei principi sanciti nella nostra Carta Costituzionale, nonché nelle norme contenute nello Statuto dei diritti del contribuente.
A livello sovranazionale, invece, estrema importanza assume la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il progetto di Codice Europeo del Contribuente.
Con riguardo al panorama internazionale, i diritti e le garanzie attribuite ai cittadini/contribuenti sono contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) del 1950.
Per ciò che attiene le procedure di riscossione transnazionale dei tributi, sulla base del principio di territorialità per cui un determinato Stato può esercitare la sua potestà impositiva solo all’interno dei propri confini, i vari Stati hanno sentito l’esigenza di instaurare forme di collaborazione reciproca, le quali si esplicano nello scambio di informazioni tributarie tra le Amministrazioni finanziarie, nonché nella cd. “mutua assistenza nella riscossione”, finalizzata proprio al recupero coattivo dei crediti tributari di un determinato Stato all’estero. In tali forme di cooperazione fiscale tra gli Stati la tutela dei diritti dei contribuenti risulta essere, però, carente, considerato che la stessa si realizza solo in maniera indiretta tramite il rinvio ai principi dettati dal diritto interno di riferimento.
Diverse forme di tutela dei diritti del contribuente sono poste, poi, dall’ordinamento giuridico europeo a garanzia della corretta applicazione del diritto europeo negli ordinamenti nazionali, tra cui assume particolare rilievo l’azione di inadempimento (cd. “procedura di infrazione”). Sull’argomento, è interessante svolgere anche un confronto comparativo tra quelli che sono i diversi sistemi di riscossione dei tributi e le diverse forme di tutela del contribuente presenti in Italia, che adotta un sistema cd. “duale”, e in altri Paesi dell’Unione europea, quali ad esempio: Francia, Spagna e Germania, ove viene adottato un sistema di riscossione cd. “di gestione diretta”.
Recenti riflessioni dottrinali si sono soffermate, poi, su quelle che sono le prospettive future dell’Unione europea in ambito fiscale, in relazione sia ad un possibile approdo ad un sistema federale, sia alla realizzazione di un sistema di risorse proprie dell’Unione europea con l’introduzione di un tributo europeo che alimenti il bilancio europeo. In tale contesto, indispensabile appare il rafforzamento dei poteri del Parlamento UE in materia tributaria, in quanto il futuro modello fiscale europeo dovrà necessariamente essere supportato da una adeguata legittimazione democratica, con l’abbandono dell’unanimità nei settori nei quali essa è tuttora applicata e la sua sostituzione con la maggioranza qualificata. Ma la strada in questa direzione non risulta per niente facile da percorrere, considerato che l’unico modo per consentire al Parlamento europeo, quale perno del relativo consenso, di svolgere a pieno questa sua nuova prerogativa in materia tributaria è solo una futura revisione dei Trattati.